Luglio si avvicina e le novità normative per lo sport e il lavoro sportivo dovrebbero prendere il via ufficiale: il condizionale è d’obbligo per alcune riserve e punti da chiarire. I commenti autorevoli di personalità di riferimento
Sono molti che confidano o su un nuovo posticipo dell’esecutività della riforma dello sport o che diversi punti dell’impianto normativo vengano emendati rispetto a quanto riporta attualmente il testo della legge.
Se sarà il 1° luglio la data che formalmente darà il via alla piena riforma dello sport, i tempi non sono più così ampi ed è bene che gli operatori si preparino a questo giorno atteso da tempo, anche perché riformare lo sport è un passaggio fondamentale per un comparto che da decenni attende una trasformazione normativa che finalmente regoli quanto ad oggi è stato troppo suscettibile di interpretazioni discrezionali e talvolta arbitrarie.
In questi giorni si sono ulteriormente pronunciati il Ministro dello Sport Abodi e, con un nuovo articolo pubblicato da Euroconference News, l’avvocato Martinelli, sempre autorevole nelle sue valutazioni.
Del Ministro Abodi recuperiamo un breve commento espresso e riproposto su canali social di ItaliaOggi-Diritto&Sport:

Nel corso dell’Assemblea Nazionale della UISP a Tivoli, il Ministro Andrea Abodi ha dichiarato, in merito al decreto correttivo della Riforma dello sport sul lavoro sportivo: “E’ stato fatto un significativo passo in avanti sul lavoro sportivo, entro il prossimo 1 luglio avremo un ulteriore miglioramento del decreto e andremo a sostenere le società sportive per la sua entrata in vigore. Entro il mese di giugno lavoreremo a correttivi anche sugli altri decreti“.
Circa invece il menzionato articolo di Guido Martinelli, pubblichiamo una parte di quanto è stato riportato il 22 marzo da ecnews.it, il portale di Euroconference News, con il link per la lettura completa del contributo del legale bolognese

PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI
TERZA PARTE

Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, il secondo gruppo da “classificare” saranno i collaboratori amministrativo – gestionali.
Abbiamo già accennato che trattasi di soggetti, che in questo caso possono anche non essere tesserati, che si occupano della gestione organizzativa e amministrativa della sportiva.
Nei loro confronti non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di durata inferiore alle 18 ore.
Pertanto, si porrà inizialmente un problema di inquadramento precisando che, comunque, anche per gli amministrativo – gestionali non si applica la presunzione di rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui la collaborazione sia organizzata dal committente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Ciò in quanto l’eccezione di cui alla lettera d), del comma 2 di detta norma non ha effetto solo verso i lavoratori sportivi ma verso tutti i prestatori d’opera di un sodalizio sportivo.
Gli adempimenti degli amministrativo-gestionali non potranno essere assolti tramite il registro delle attività sportive ma sarà necessario rispettare tutti gli adempimenti previsti per le ordinarie tipologie di rapporto di lavoro.
Detto rapporto potrà essere svolto in maniera professionale (con partita Iva) o con rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso si applicheranno le norme ordinarie per tale tipologia di rapporti.
Ove, invece, sussistessero gli estremi della collaborazione coordinata e continuativa, allora troverà applicazione sia il calcolo del contributo previdenziale sul 50 per cento del provento, sia le due fasce di esonero dei 5.000 euro ai fini previdenziali e 15.000 ai fini fiscali previste per la generalità degli altri lavoratori sportivi.

Nel caso in cui un prestatore d’opera inquadrabile come lavoratore sportivo o collaboratore amministrativo-gestionale fosse anche dipendente di una amministrazione pubblica sarà necessario acquisire, in fase di costituzione del rapporto, apposita autorizzazione a detta prestazione rilasciata dalla amministrazione di appartenenza.
Un terzo gruppo sono gli addetti agli impianti sportivi.
Rientrano in questa categoria tutti gli operatori a vario titolo sull’impianto: custodi, manutentori, addetti alle pulizie, giardinieri, addetti ai punti vendita (ristoro e merchandising), cassiera, addetto al marketing.
Tali funzioni potranno essere esternalizzate (ossia affidate con accordo di appalto di servizi ad aziende terze regolarmente iscritte alla Camera di Commercio) o svolte tramite personale dipendente. Non appaiono praticabili soluzioni diverse.
Per proseguire nella lettura dell’articolo originale questo è il link che rimanda a Euroconference News