Adempimenti, obblighi e operatività secondo quando disposto anche dal Decreto correttivo bis
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Terza ed ultima parte di questo approfondimento curato da Beatrice Masserini che avrà un’appendice anche nella giornata di domani, sempre a cura della nota professionista
NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO CORRETTIVO
STATUTI DA ADEGUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le ASD/SSD, dall’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023.

In merito al tema degli adeguamenti statutari è da accogliere in senso positivo l’esenzione dall’imposta di registro, come già previsto per il Terzo settore, allo scopo di consentire agli enti sportivi già iscritti al RAS di poter adeguare lo statuto alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2023 senza ulteriori oneri. Con la specifica che, a livello operativo, l’esenzione vale solo per le modifiche di mero adeguamento alle nuove norme per le ASD/SSD già iscritte.
RUOLO DEL NOTAIO
Il Notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una ASD/SSD o il verbale dell’assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.
L’Organismo affiliante provvede ad inviare l’atto al RAS richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
SEDI DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le sedi delle ASD/SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

LIMITI ESERCIZIO ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI
Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 9, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.
A proposito delle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, è opportuno che lo statuto sociale contenga l’elenco delle principali attività che potranno affiancare l’attività sportiva, che è quella principale, perché ritenute ad essa secondarie e strumentali. E sarà opportuno anche indicare genericamente che la società/associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.
MODELLO EAS
Viene superata la criticità iniziale riguardante l’onere, per ASD/SSD, di trasmettere dati e notizie rilevanti ai fini fiscali nel RAS. Si abroga tale previsione e si conferma l’esonero dalla presentazione del modello EAS.

PERSONALITÀ GIURIDICA DELLE ASD E PATRIMONIO MINIMO
Viene introdotto il requisito patrimoniale minimo di 10.000 euro per acquisire la personalità giuridica da parte delle ASD secondo la procedura semplificata di cui al D. Lgs. 39/2021.
Fine terza ed ultima parte.
Per leggere le precedenti pubblicazioni (parte 1 e 2) questi sono i link