Approvazione definitiva del Decreto correttivo bis alla Riforma dello Sport rubricato “Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Ieri, nel dare notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo, anticipavamo che presto avremmo riportato gli autorevoli pareri degli esperti. Tempo un giorno e, una delle più grandi esperte su scala nazionale, la dottoressa Beatrice Masserini (Studio Cassinis), ci ha onorato del suo puntuale commento che, in ragione di consistenza ed ampiezza della materia, per una lettura più agevole e metabolizzabile, riportiamo in due-tre puntate nel corso di questa settimana. Qui la prima parte pregevolmente curata da Beatrice Masserini, con le successive nelle giornate a seguire. Nota: in premessa la dottoressa Masserini segnala che è possibile prendere visione del testo del Decreto correttivo bis pubblicato cliccando su scaricalo qui
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo un Decreto Legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Vediamo le principali novità introdotte dal Decreto correttivo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL ed il regime fiscale dei volontari.

È sicuramente da accogliere con favore la modifica sulle mansioni da ricondursi nelle maglie del lavoro sportivo: la loro individuazione, infatti, non sarà più rimessa alla discrezionalità degli Organismi affilianti del Coni, ma saranno oggetto di un elenco tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport e questo contribuirà ad evitare qualsiasi disparità a livello applicativo.
Un altro aspetto riguarda, poi, il trattamento fiscale dei compensi sportivi: restano ferme le soglie di esenzione previste sia ai fini Irpef, sia ai fini Inps ed il conseguente disallineamento rispetto al sistema previgente. Il limite per fruire dell’esenzione totale, sia fiscale sia previdenziale, vale solo per i compensi non superiori a 5.000 euro, mentre la fiscalità scatta per compensi oltre i 15.000 euro. Si innalza, invece, a 85.000 euro annui la soglia entro la quale i compensi dei co.co.co. sportivi nell’area del dilettantismo non rilevano ai fini Irap.
Per ciò che concerne Inail e trattamento previdenziale, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esclusi dagli obblighi Inail, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della Legge 289/2002.

Inoltre, è previsto un credito d’imposta, di misura pari ai contributi previdenziali versati da luglio 2023 a novembre 2023 sui compensi dei lavoratori co.co.co. sportivi a carico delle ASD/SSD con volume di ricavi, nel 2022, non superiore a 100.000 euro. Una misura, questa, intesa a ridurre l’aggravio finanziario dei nuovi adempimenti, specialmente per le realtà di minori dimensioni Lavoratore sportivo.
Viene ridefinita ed integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25. In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:
– l’atleta,
– l’allenatore,
– l’istruttore,
– il direttore tecnico,
– il direttore sportivo,
– il preparatore atletico,
– il direttore di gara,
che, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo prevede che, ricorrendone i presupposti, le ASD/SSD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale. In questo caso si applicherà il regime ordinario e non quello agevolato sportivo.
Andrà chiarito se tale possibilità è riferita soltanto al contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. 50/2017, già previsto dalla versione originaria del D. Lgs. 36/2021 e poi eliminato dal primo Decreto Correttivo, oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non sianocomprese, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.
Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi odelenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione. In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare la propria attività nell’ambito delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e Salute S.p.A.:
– in qualità di volontari;
– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
– previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.
Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Viene, inoltre, previsto che, qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora, decorso il termine di 30 giorni, non intervenga l’autorizzazione od il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.
Viene anche prevista la possibilità, in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, di percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.
In tal caso, le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973.
Nel caso in cui esista un rapporto lavorativo sia subordinato sia in forma autonoma, i premi dovranno essere inseriti nel rapporto principale prendendone la relativa tassazione.
DIRETTORI DI GARA

Ulteriori modifiche riguardano i direttori di gara ed i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico.
Per tali soggetti, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti ed agli stessi potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 300 euro mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Viene, inoltre, previsto che per i direttori di gara:
– le comunicazioni al Centro per l’Impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato diprestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;
– entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, ilCIP e la società Sport e salute S.p.A. provvederanno, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti;
– l’iscrizione nel LUL potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Fine prima parte