Il noto grande esperto di norme e fisco sportivi via social fornisce alcuni suoi autorevoli pareri sull’IVA riferita alle attività non istituzionali bensì commerciali delle società sportive e sulle prestazioni di lavoro diverse nel medesimo ente
Non certo per speculare su quanto esprime l’avvocato Guido Martinelli, ma per la grande considerazione che wbox ha di uno dei più eminenti esperti del nostro settore, riteniamo utile per i lettori di wbox e per chi operi nel mondo sportivo riportare alcune sue considerazioni, espresse via social, che aiuteranno ognuno a calarsi meglio nel nuovo impianto legislativo dello sport o ad interpretarne alcuni punti secondo anche quanto indica il famoso legale. Un’altra probabilità è che chi legge potrà condividere le riserve dell’avvocato Martinelli che si dice più che certo che certe incongruenze verranno azzerate dagli imminenti correttivi che introdurrà il legislatore. In buona sostanza, si tratta di un modo di aggiornare, grazie ai pensieri ben argomentati da Guido Martinelli, il “popolo” sportivo che non dovesse frequentare LinkedIn o Facebook, ringraziando l’avvocato Martinelli per le sue sapienti ed utilissime esternazioni. Inoltre, quanto esprime l’avvocato Martinelli è collegabile all’articolo odierno, a firma Beatrice Masserini, sul posticipo del tema dell’esenzione IVA al 1° luglio del 2024.

- IL PROBLEMA DELL’IVA SU ATTIVITA’ DI ASD E SSD OGGI CONSIDERATE COMMERCIALI
Una domenica bollente (ndr: 16 luglio) stimola le considerazioni sulla riforma dello sport e in particolare su alcuni aspetti di carattere fiscale a mio avviso rilevanti e che fino ad oggi non ho visto attenzionati come meriterebbero.
Tutti sappiamo che le agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici per le sportive sia ai fini iva che per le dirette sono vincolati alla circostanza che la prestazione sia conforme alle finalità istituzionali.

Finalità che oggi sono: “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. (art. 7)
L’art. 9 del decreto 36 ci dice che la: ” cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonchè …gestione di impianti e strutture sportive” è invece da considerarsi “attività secondaria e strumentale“. Questo vorrebbe / potrebbe significare che non è conforme alle finalità istituzionali.
Ma se così fosse la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti oggi nonchè i premi domani in presenza di svincolo sul trasferimento degli atleti sono da assoggettare ad iva e imposte sui redditi.
Ma ben più grave appare la possibile seconda conseguenza. Il legislatore fa una differenza tra la gestione di attività sportive (istituzionale) e la gestione di impianti sportivi (commerciale).

Se così fosse il mero affitto del campo da tennis o da calcetto o il mero accesso in piscina o in palestra che non fossero collegati alla partecipazione ad un corso (e quindi ad una attività) diventerebbero comunque di natura commerciale e come tali soggetti ad iva e imposte sui redditi.
A nulla rilevando che i “clienti” siano associati, tesserati, o altre asd/ssd aderenti alla stessa organizzazione nazionale
Ecco allora che il problema iva diventa urgente oggi e palesemente inutile appare il rinvio a luglio 2024 della novella sulla esenzione iva. Lieto se qualcuno mi convincerà del contrario.
2. L’ INCOMPATIBILITÀ TRA LE PRESTAZIONI SPORTIVE DI VOLONTARIATO E ALTRI RAPPORTI DI LAVORO CON L’ENTE DI CUI IL VOLONTARIO È SOCIO O ASSOCIATO
Uno dei temi che più mi sta divertendo del dibattito che è nato tra gli “esperti” della riforma dello sport è l’applicazione del terzo comma dell’art. 29 laddove viene prevista la incompatibilità tra le prestazioni sportive di volontariato e qualsiasi altro rapporto di lavoro con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.
Tant’è che persino le commissioni parlamentari hanno suggerito, nel loro parere al correttivo bis, una modifica che consentisse ai componenti del direttivo di svolgere detta attività in modo gratuito e dall’altro canto ricevere un compenso per l’attività di istruttore. Tant’è che in questa direzione vedrete andrà il nuovo correttivo.
Perchè divertito:
1) perchè la norma non aveva una sanzione. Pertanto chi non la rispettasse nulla rischiava prima e nulla rischierà dopo la modifica
2) perchè il vero problema non era formale ma sostanziale.

Nessun verificatore avrebbe mai sanzionato un presidente che a seguito di delibera del direttivo che ne determinasse incarico e compenso avrebbe avuto da ridire. E che comunque il compenso non costituisse l’intero ricavo della asd. Perchè, appunto, la sanzione manca
Il problema è nella asd “personali” (e non mi si dica che non esistono) dove c’è un presidente tecnico, un consiglio direttivo di prestanome e un “lavoro” del Presidente come istruttore che, casualmente, si riconosce un compenso pari alle risorse che l’associazione produce.
Questo secondo aspetto era sanzionato e sanzionabile con la norma per come scritta oggi dal decreto di riforma e per come sarà scritta domani dal nuovo correttivo.
Ma non perchè violerà l’art. 29 del decreto 36 che nessuna sanzione prevede ma perchè viola l’art. 8 sulla assenza di scopo di lucro.