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RIFORMA DELLO SPORT: UN PERCORSO AD OSTACOLI (TROPPI)

di Alberto Succi, avvalbertosucci@gmail.com

Un quadro normativo atteso da tempo sembra possa essere raggiungibile nei prossimi mesi, pur rilevando che incertezze interpretative e complessità sono ancora troppe: serve l’impegno di tutti per avere certezze.

I have a dream! Il sogno degli operatori sportivi, delle ASD e delle SSD è quello di avere dei punti di riferimento certi, anche dal punto di vista legislativo, per poter riprendere senza ansie la loro attività. Ma per ora resta soltanto un sogno, una speranza. La stentata riapertura delle strutture sportive comporta per le ASD e per le SSD, oltre che la soluzione di problemi immediati, anche la necessità di avere un quadro sul futuro assetto organizzativo, in relazione alla disciplina della riforma dello sport, contenuta nel Decreto Legislativo 36 /2021 della quale mi sono occupato nel precedente numero di Happy Acquatics & Wellness. Mi è parso necessario tornare sull’argomento per fornire una visione prospettica, dopo quella critica, alla quale dovranno approcciarsi le ASD e le SSD.

Gestori e Operatori dei centri sportivi attrezzati per ogni attività attendono da troppo tempo la riforma dello sport – ph Allan Mas da Pexels

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE COSTITUITE NELLA FORMA DI COOPERATIVA DOVRANNO DECIDERE SE TRASFORMARSI IN UN’ALTRA FORMA SOCIETARIA, OPPURE PROCEDERE ALLA LORO CHIUSURA E “RICOSTITUIRSI” IN UNA DELLE FORME CONSENTITE DAL D.LGS. 36/2021

Un primo punto fermo è rappresentato dal fatto che la legge 69/2021 di conversione del decreto legge 41/2021 ne ha modificato l’articolo 30, comma 7 che stabilisce le decorrenze dell’applicabilità dei cinque decreti riguardanti lo sport. Come noto, i decreti legislativi sono entrati in vigore il 2 aprile 2021 (15 giorni dopo la loro pubblicazione nella G.U.), ma la loro applicabilità è stata così dif- ferita:

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 n. 37
Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della profes- sione di agente sportivo.

dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbra- io 2021, n. 38
Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39
Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40
Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

dal 31 dicembre 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché’ di lavoro sportivo.

dal 1° gennaio 2022, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 (riguardanti il lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

SARÀ CONSIDERATA DIVISIONE INDIRETTA DI UTILI LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI DI RETRIBUZIONI O COMPENSI SUPERIORI DEL QUARANTA PER CENTO RISPETTO A QUELLI PREVISTI, PER LE MEDESIME QUALIFICHE, DAI CONTRATTI COLLETTIVI

Per l’applicazione delle disposizioni sul lavoro sportivo, dunque, occorre attendere il 31 dicembre 2023, mentre le ASD e le SSD hanno a disposizione i prossimi sei mesi per decidere su eventuali adeguamenti alle altre disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2021. Appare quindi opportuna qualche indicazione operativa.

LE ASD E LE SSD IN QUESTI PROSSIMI SEI MESI DOVRANNO PROCEDERE AD UN CHEK UP SULLA COERENZA DELLA LORO IMPOSTAZIONE CON LA NUOVA DISCIPLINA E, OVE NECESSARIO, PROCEDERE AGLI OPPORTUNI ADEGUAMENTI

Un primo aspetto riguarda la forma giuridica adottabile per svolgere attività sportiva dilettantistica. Occorre segnalare che le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di cooperativa dovranno decidere se trasformarsi in un’altra forma societaria, oppure procedere alla loro chiusura e “ricostituirsi” in una delle forme consentite dal D.Lgs. 36/2021. Ciò è dovuto al fatto che la nuova normativa non annovera le cooperative disciplinate dal Libro V titolo VI del codice civile tra le forme societarie adottabili, limitandole a quelle previste dal Libro V, Titolo V del codice civile (società di ca- pitali e società di persone). Non è questa l’occasione per approfondire il tema, ma segnalo soltanto che la trasformazione da cooperativa in società “ordinaria” (lucrativa) presenta notevoli problemi.
Le ASD e le SSD in particolare dovranno fare i conti anche con la nozione di assenza di fine di lucro, contenuta nell’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 mediante il richiamo alla disciplina dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017). Infatti dal 1 gennaio 2022 tali soggetti dovranno verificare tra l’altro che, agli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali non siano corrisposti compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Inoltre sarà considerata divisione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

Dal 1 gennaio 2022 sarà applicabile anche la disposizione che consente la distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nonché il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nella misura suddetta (art. 8 D.Lgs. 36/2021). In proposito occorre osservare che il legislatore ha percepito l’esigenza di scalfire il concetto di non lucratività per le SSD, prevedendo un limite troppo esiguo, mutuato dalla normativa del Terzo Settore (Impresa Sociale). Fermo restando il principio dell’assenza di finalità lucrative anche per le SSD, il legislatore potrebbe tentare di sviluppare questa “intuizione” tenendo conto che le attuali SSD non appartengono al mondo del Terzo Settore (sempre che per scelta esse non decidano di adottare una della forme previste dal D.lgs 117/ 2017 e 112/2017) ed introdurre il principio di “distribuibilità limitata” di parte di utili, bilanciando la possibilità di divisione di utili tra i soci, se pure in misura limitata, con adeguate e proporzionali riduzioni delle agevolazioni tributarie. In questo modo si offrirebbe una nuova ulteriore possibilità agli operatori dello sport, tenuto anche conto che la pratica sportiva ha un insostituibile impatto positivo sui praticanti, riconosciuta anche nel D.Lgs: 36/2021 che all’articolo 2 (che entra in vigore il 1 gennaio 2022) lettera ee) definisce la pratica sportiva per tutti come “l’attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità”.

Vi sono altre disposizioni che dovranno essere applicate a partire dal 1 gennaio prossimo, pertanto le ASD e le SSD in questi prossimi sei mesi dovranno procedere ad un chek up sulla coerenza della loro impostazione con la nuova disciplina e, ove necessario procedere agli opportuni adeguamenti.

L’inquadamento di chi lavora negli impianti sportivi dovrebbe garantire loro maggiori tutele e contributi

I prossimi sei mesi possono anche essere utilizzati per la revisione ragionata del D.Lgs. 36/2021 nella parte applicabile dal 1 gennaio 2022, mentre il termine del 31 dicembre 2023 per il lavoro sportivo consentirà di operare le necessarie modifiche che possano davvero soddisfare le speranze degli operatori del settoreI have a dream… Soltanto con l’impegno di tutti potrà realizzarsi il sogno comune.

Scritto da redazione