A tre giorni dall’avvio della nuova norma, una puntualizzazione sulla nota sentenza del 17 maggio scorso, confidando nella piena applicazione del principio a tutela del mondo dilettantistico
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La nota commercialista, Beatrice Masserini di Studio Cassinis, torna sulla clausola di salvaguardia e sulle tutele del comparto dilettantistico circa possibili contestazioni antecedenti il 1° luglio che non dovrebbero certo venir meno con l’entrata in vigore della riforma.
LA RIFORMA DELLO SPORT: CONSIDERATA APPLICABILE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEL D. LGS. 36/2021
Il 1° luglio 2023 la riforma del lavoro sportivo troverà piena applicazione. La riforma del D. Lgs. n. 36/2021, integrato dal D. Lgs. n. 163/2022, estende tutele costituzionali a favore di chi ne era privo (e quindi coerente con le ultime indicazioni della Cassazione), ma anche “epocale”, in quanto abbatte la parete di vetro che aveva creato una comfort zone per gli operatori dello sport tuttora spesso diffidenti delle novità.

In questa fase di passaggio dalle attuali collaborazioni sportive ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir – DPR n. 917/86 ed il nuovo lavoro sportivo, alcuni giudici sono già stati chiamati a decidere prima ancora dell’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 per la parte lavoristica.
Tra il 2021 ed il 2022 è stata la Cassazione a dettare i tempi con 42 sentenze orientate a riconoscere l’imponibilità contributiva anche nei rapporti tra ASD/SSD ed istruttori.
Oggi è la volta dei giudici di merito: per definire una vertenza tra Inps e SSD, circa il recupero di contributi riferiti a compensi erogati agli istruttori, il 17 maggio 2023 il Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 608 (a suo tempo documentata da wbox) ha ritenuto di dare immediata applicabilità alla “clausola di salvaguardia” inserita al comma 8 quater dell’art. 35, che dispone che non si dia luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’art. 51 ed inquadrati ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, 1° comma, lett. m) del Tuir. Trattandosi di un “precetto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regolamenta il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale”, ma che “si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali”, il Tribunale – richiamando anche come precedente “in tal senso, Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023 – afferma che “ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell’Inps ad azionare il credito contributivo in relazione all’attività svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme”.

L’auspicio è che, se dovessero presentarsi altri contenziosi analoghi, questo principio continui a trovare piena applicazione, in modo da salvaguardare il mondo dilettantistico da potenziali contestazioni per il periodo antecedente il 1° luglio 2023, aiutando tutti ad abbandonare eccessive preoccupazioni e, quindi, condurre il mondo dilettantistico verso un contesto di maggiore civiltà giuridica di rispetto dei diritti e degli obblighi del lavoro.