in , ,

Rimborso chilometrico per i collaboratori sportivi

Il rimborso chilometrico per i collaboratori sportivi è stato aggiornato ph Olia Danilevich by Pexels

Beatrice Masserini (Studio Cassinis) ha diffuso alcune spiegazioni sugli aggiornamenti normativi che riguardano il nostro comparto: partiamo dai rimborsi dovuti ai collaboratori

Con la diffusione della newsletter di gennaio di Studio Cassinis, Beatrice Masserini offre delucidazioni sulla materia normativa riferita al settore sportivo. Uno dei punti che richiede chiarezza è quello dei rimborsi che, in modo semplice ed essenziale, la Masserini illustra con l’intervento che segue

Il rimborso dei collaboratori sportivi deve essere documentato e chilometrico osservando le tabelle ACI aggiornate – ph Institute of Swimming

RIMBORSO DELLE TRASFERTE CHILOMETRICHE PER I COLLABORATORI SPORTIVI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.2022 il comunicato dell’Agenzia delle Entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 38/E delll’11.04.2014, aveva chiarito che le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo ed alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.

Sul sito dell’ACI è possibile usufruire di un servizio di calcolo che prende in considerazione la categoria di veicolo, la marca, la tipologia di veicolo, nonché l’alimentazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E sopra ricordata, ha ribadito che le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportivo dilettantistica mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità:

  • Non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate – specificando anche la causale della trasferta – e sono sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il territorio comunale di riferimento è quello dove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percipiente l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilievo, a tale fine, la sede dell’ente che eroga l’indennità;
  • per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie e frutto di un soggettivo accordo fra le Parti, ma devono essere quantificate sulla base del veicolo utilizzato dal percettore ed alla distanza percorsa, utilizzando le tabelle elaborate dall’ACI.

In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile e, quindi, assoggettato a ritenuta fiscale e, per i collaboratori di ASD/SSD, sarà imputato al compenso/rimborso forfettario ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. concorrendo, così, al plafond annuo complessivo di euro 10.000.