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SENTENZA UE SU INCOMPATIBILITÀ ESENZIONE IVA NELLA SCUOLA NUOTO

Lo scorso 21 ottobre, la Corte di Giustizia UE, senza disconoscere l’alto valore sociale della lezione di nuoto organizzata da un ente specializzato, configurandosi come insegnamento specialistico e mirato per nulla afferente a trasmissione di conoscenze e di competenze scolastiche e universitarie, ha stabilito che la scuola nuoto non si configura come “insegnamento scolastico o universitario” ed è quindi soggetta a IVA (sentenza C-373/19). Con tale sentenza la Corte UE si richiama all’art. 132 della direttiva IVA che prevede esenzioni dirette per attività di interesse pubblico, con esclusione di alcune se non elencate in modo specifico. La scuola nuoto va quindi considerata come un insegnamento specialistico e coordinato appositamente, priva di aderenza con principi e connotazione dell’insegnamento scolastico o universitario. Pertanto, la Corte UE sancisce che le lezioni di nuoto non siano esenti IVA, non rientrando nella nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112/CE. 

La FIN, ancora a fine 2019, si era invece spesa, nella persona del suo presidente Paolo Barelli, perché le prestazioni didattiche di ogni tipo, fra cui quelle didattico sportive, erroneamente escluse dal testo dell’articolo 32 del DL n.124/2019, fossero esenti IVA. Un tema che quindi andrà chiarito perché la legislazione nazionale riconosce tale esenzione che la Corte UE esclude.

fonte: IPSOA

Scritto da redazione