La sanzione per questa omissione non è prevista da nessuna norma; di fatto si tratta di una violazione meramente formale
beatrice.masserini@studiocassinis.com
L’omessa presentazione del modello Eas da parte di una società sportiva dilettantistica non è causa di decadenza dal regime di agevolazione previsto dalla Legge n. 398/91 e dall’articolo 148 del Tuir, considerato che questo effetto sanzionatorio non è espressamente previsto dalla legge. È questo l’interessante principio enunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Lecco nella sentenza 130/2/2024.
Nel caso in esame, a seguito di una verifica fiscale relativa agli anni 2017 e 2018, l’Ufficio contestava ad una società sportiva dilettantistica (SSD) la decadenza dal regime agevolativo previsto dalla Legge n. 398/91 e dall’articolo 148 del Tuir e, venuta meno la natura non commerciale dell’attività posta in essere, ne rideterminava il relativo reddito d’impresa, il valore della produzione ai fini Irap, nonché l’Iva corrispondente alle operazioni imponibili.

A fondamento della propria pretesa l’Ufficio rilevava l’omessa trasmissione da parte dell’ente associativo del modello Eas (ex articolo 30, DL 185/2008) quale condizione necessaria per l’applicazione del regime agevolativo richiesto. Inoltre, la presunta non congruità del compenso riconosciuto all’amministratore veniva utilizzata per contestare la distribuzione indiretta di utili a favore dello stesso (con conseguente violazione dell’esplicito divieto di distribuzione di utili previsto per gli enti associativi dall’articolo 10, comma 6, D. Lgs. 460/97 e, con specifico riferimento alle ASD e SSD, dall’articolo 90, comma 18, della Legge 289/2002).
Il ricorso presentato dalla SSD è stato respinto dalla Cgt di Lecco che, pur ritenendo fondato il rilievo in merito alla contestata distribuzione indiretta degli utili, ha respinto la tesi dell’Ufficio circa la rilevanza da attribuire al modello Eas ai fini del riconoscimento del regime agevolativo previsto per gli enti associativi dalla Legge 398/91 e dall’articolo 148 del Tuir. Infatti, secondo i giudici, la mancata trasmissione del modello Eas non può determinare la decadenza dall’agevolazione fiscale, dal momento che questa sanzione non è espressamente prevista dalla norma (articolo 30, DL 185/2008); inoltre, l’applicazione del principio di legalità impedisce la possibilità di applicare delle penalità non previste dal legislatore (Cassazione 28938/2020).

Peraltro, l’omessa presentazione del modello Eas rappresenta una violazione meramente formale in quanto questo inadempimento non ha ostacolato l’attività di controllo ed è stata ininfluente ai fini della determinazione della base imponibile e del versamento dell’imposta. Al di là di queste evidenze favorevoli alla SSD ricorrente, nella sostanza la Corte ha respinto i ricorsi riuniti, con condanna al pagamento delle spese a favore dell’Erario.