Secondo i giudici è mancata la prova dello svolgimento di un’attività lucrativa
beatrice.masserini@studiocassinis.com
La decadenza di una SSD dalle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991 non può essere affermata dall’Ufficio quale conseguenza del mancato adeguamento delle clausole statutarie della Società alla normativa prevista dall’articolo 148 del Tuir, se non viene fornita la prova della natura lucrativa delle attività rese dalla Società stessa. È questa la conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia Tributaria di Bari nella sentenza 81/5/2025 depositata il 13 gennaio 2025.
Nel caso in esame, con riferimento all’anno 2017, l’Ufficio contestava ad una SSD la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991 in forza del mancato adeguamento delle clausole statutarie della Società alla normativa prevista dall’articolo 148 del Tuir e della pretesa natura commerciale delle attività rese dalla SSD, desunta dalle informazioni e dai dati presenti sul sito internet della Società stessa nel 2020 e nel 2022 (ed utilizzati per accertare eventi riferiti al 2017 quale periodo oggetto di accertamento).

Il ricorso proposto dalla Società contribuente è stato accolto dalla Cgt di primo grado. In primo luogo, il Collegio giudicante ha ritenuto privo di motivazione e di prova l’accertamento della presunta natura commerciale dell’attività svolta nel 2017 dalla SSD.
In particolare, è stata affermata l’inidoneità dei dati e delle informazioni riferiti a periodi successivi (2020 e 2022) a giustificare l’accertamento dell’anno 2017, anche alla luce del nuovo articolo 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 546/92, che impone al giudice tributario l’onere di annullare l’atto se la prova è mancante, insufficiente o contraddittoria a fornire un’adeguata prova della pretesa. Tutto ciò nella considerazione che l’accertamento fiscale non può fondarsi su elementi di fatto temporalmente e logicamente estranei all’anno oggetto di accertamento.
Inoltre, secondo i giudici era infondato anche l’ulteriore rilievo facente riferimento al mancato adeguamento delle clausole statutarie alla normativa prevista dall’articolo 148, dato che questa normativa, stabilita per gli enti associativi, non può essere automaticamente traslata alle Società di capitali. Pertanto, la mancata previsione nello statuto della SSD del voto singolo, previsto per le associazioni, ma non applicabile alle Società di capitali (per cui vige il principio di proporzionalità previsto dal Codice civile), non può comportare il disconoscimento delle agevolazioni fiscali, non violando in alcun modo il principio di non lucratività.