Studio Cassinis, con la newsletter che inoltra Beatrice Masserini, aggiorna sulle soluzioni previste dalla norma per i collaboratori sportivi soggetti a diverse forme di inquadramento
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
Come è consuetudine, la dottoressa Masserini aggiorna un novero di centri sportivi e invia anche alla nostra redazione gli ultimi aggiornamenti in materia normativa e fiscale afferente allo sport. Oggi estrapoliamo un approfondimento interessante sui lavoratori sportivi che, a fronte del Decreto Correttivo del 28 settembre scorso, in merito al lavoro sportivo permette di considerare la soluzione di contratto come co.co.co o come lavoratore subordinato o autonomo. La spiegazione di Beatrice Masserini ha il puntuale pregio di essere comprensibile a tutti, facilitando così l’interpretazione del nuovo percorso normativo della Riforma dello Sport.

beatrice.masserini@studiocassinis.com
SPORT: INQUADRATO COME CO.CO.CO. IL LAVORO FINO A 18 ORE SETTIMANALI
In attesa delle regole sul lavoro sportivo che scatteranno dal 1° gennaio 2023, la nuova disciplina inizialmente prevista dal D. Lgs. 36/2021, è stata integrata dal Decreto correttivo del 28 settembre 2022, che prevede che i rapporti di lavoro sportivo possano essere inquadrati come contratti di lavoro subordinato, autonomo oppure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Nel correttivo è stata introdotta la presunzione che consente di applicare il contratto di co.co.co. ove la durata delle prestazioni non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e le stesse siano svolte in osservanza dei regolamenti degli Organismi del Coni (Federazioni sportive nazionali. Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive dilettantistiche).
In proposito, un aspetto critico riguarda il limite quantitativo cui viene rigidamente legato l’inquadramento della prestazione quale co.co.co. Un profilo che, da un lato, non sembra superare le problematiche emerse dalla giurisprudenza che a più riprese ha riqualificato contratti di lavoro sportivo in lavoro subordinato. Dall’altro, resta da chiarire come verrà effettuato il computo delle 18 ore previste. Vale a dire se si tratti di un limite assoluto da calcolare in via settimanale o come media rispetto alla durata complessiva annuale del rapporto.
Laddove le prestazioni siano svolte in favore di più enti, occorrerà inoltre chiarire se il limite vada calcolato complessivamente o con riguardo all’attività resa per ogni singolo soggetto. Si pensi, ad esempio, al caso del collaboratore il cui impegno superi le 18 ore settimanali in specifici mesi, ma ne resti al di sotto nei restanti periodi dell’anno. Oppure al caso del collaboratore che presti la propria opera a favore di più sodalizi e la somma complessiva delle ore ecceda il limite settimanale.
In questi casi l’inquadramento del rapporto potrebbe mutare in funzione dei criteri di calcolo del plafond. Ove quest’ultimo sia calcolato sulla base di una media che tiene conto della durata complessiva del rapporto o con riferimento alle attività svolte a favore di un singolo ente, si potrebbe ricadere, ad esempio, in una ipotesi di co.co.co., in caso contrario il rapporto verrebbe attratto nelle altre tipologie contrattuali.

Ulteriori criticità riguardano poi le soglie di esenzione. Con il correttivo viene dimezzata – da 10.000 euro a 5.000 euro annui – la soglia entro la quale la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali. Al di sopra dei 5.000 euro, scatteranno le aliquote contributive pensionistiche. Per quelle fiscali, invece, la soglia è fissata in 15.000 euro annui. Al suo superamento, il reddito del lavoratore sportivo sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote, ma solo per la parte eccedente tale importo.
In altri termini, ove il collaboratore percepisca compensi annui pari a 30.000 euro, le imposte saranno assolte solo sui 15.000 euro eccedenti la soglia. Resta fermo l’obbligo del collaboratore di certificare al committente il superamento della soglia di esenzione fiscale e previdenziale.
Andrà anche chiarito, in caso di pluralità di committenti, su quale di essi ricada l’obbligo di applicare le aliquote contributive e la tassazione dei compensi in caso di superamento delle soglie. Questo al fine di evitare criticità a livello applicativo per gli operatori chiamati a gestire gli adempimenti.

Ipotizzando, quindi, che il rapporto di lavoro non sia configurabile come lavoro sportivo subordinato – per il quale comunque vale una disciplina a parte che esclude ad esempio l’applicazione delle norme sul licenziamento individuale – si presume un rapporto di co.co.co. sportiva dilettantistica. Trattandosi di una presunzione, non è da escludere la possibilità di instaurare valide co.co.co anche per prestazioni di durata maggiore rispetto alle 18 ore settimanali, fermo restando che l’onere di provare la genuinità del rapporto e l’esclusione della subordinazione in caso di contestazioni avanzate dal lavoratore e/o dai verificatori degli Enti preposti, quali l’Ispettorato del Lavoro o l’Inps, grava sempre sul committente.
Sul piano degli oneri fiscali e contributivi, i rapporti di lavoro autonomo (istruttori con partita Iva) e di co.co.co nell’area dilettantistica prevedono, come sopra citato, una serie di agevolazioni, già da noi riportate in precedenza, e precisamente:
-per compensi fino a 5.000 euro: nessun onere fiscale né contributivo;
-per compensi da 5.000 euro a 15.000 euro: nessun onere fiscale; aliquota contributiva pari al 25% con iscrizione alla Gestione separata Inps; contribuzione ridotta del 50% fino al 31.12.2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente;
– oltre i 15.000 euro: il reddito sarà tassato secondo le ordinarie aliquote fiscali. Tuttavia, l’imposizione avrà luogo soltanto sulla parte dei compensi superiori ai 15.000 euro.

Il tutto avverrà sulla base di un’autocertificazione del lavoratore relativa ai compensi percepiti nell’anno solare. Per altri versi, i premi estemporanei assegnati agli atleti per i risultati ottenuti nelle competizioni saranno assoggettati soltanto ad un prelievo del 20%, essendo attratti nel regime generale dei premi e delle vincite e, quindi, non andranno dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote.
I lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico, sia dilettantistico) avranno come riferimento il Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’Inps (che dal 2023 assumerà la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico, si farà affidamento sulla Gestione separata Inps.
Per aiutare le SSD ad adeguarsi al nuovo regime, fino alla fine del 2027, quindi per i primi cinqueanni, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente 5.000 euro (2/3 a carico del committente).

Per quanto riguarda le criticità, la figura dell’amatore è stata sostituita con quella del volontario, lasciando aperti dubbi per quei casi in cui al collaboratore sportivo (arbitri, dirigenti, ecc.) siano riconosciuti rimborsi forfettari. Il divieto per i volontari di percepire rimborsi di questo tipo finirebbe, infatti, per far rientrare tali prestazioni nel lavoro autonomo occasionale con applicazione della ritenuta a titolo di acconto.
Infine, per ciò che concerne le co.co.co. amministrativo-gestionali previste dall’art. 90 della L. 289/2002, con l’attuazione dei princìpi della Riforma, anche tali prestazioni – se rese a titolo oneroso – devono necessariamente essere inquadrate come subordinate od autonome a seconda delle concrete caratteristiche del rapporto, ma non potranno più essere collocate nel regime dei redditi diversi, poiché con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, viene abrogato l’art. 67 co. 1 lett. m) del Tuir.Le specifiche peculiarità di queste figure sono le seguenti:
-non vengono qualificati come lavoratori sportivi, poiché svolgono attività di segreteria e assimilati;
-se dipendenti, verranno assunti con il contratto di lavoro subordinati di diritto comune;
-se co.co.co., non potranno beneficiare della presunzione di legge delle 18 ore settimanali, riservata ai soli lavoratori sportivi;
-beneficiano, tuttavia, delle medesime agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi come sopra enunciate.
Ovviamente, tutto ciò vale soltanto per le collaborazioni amministrativo-gestionali rese in favore di Organismi del Coni.