Alcune precisazioni aiutano a capire come muoversi ed interpretare l’impianto normativo definito dalla riforma e dai successivi correttivi
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND – aggiornato il 14/10/23
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Come già segnalato in passato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre il Decreto Legislativo n. 120 del 28.08.2023 con i correttivi della Riforma dello Sport. Il D. Lgs. interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport (Legge delega n. 86/2019). Si ricorda che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre 2023.
L’ Obiettivo principale della Riforma è un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani
RIFORMA DELLO SPORT: GLI OBIETTIVI
Il Dipartimento per lo Sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit ed altri attori chiave.

Obiettivo principale di questa Riforma dello Sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani. La Riforma, da un lato, riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e, dall’altra, consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, dellasemplificazione e della trasparenza.
RIFORMA DELLO SPORT: ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI
La qualifica di lavoratore sportivo, che costituisce una condizione essenziale per l’applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 36/2021, presuppone che TUTTI i lavoratori siano tesserati, secondo i regolamenti che la FSN o l’EPS affiliante prevedono per ogni categoria di lavoratore sportivo e per ogni committente (ASD/SSD).

La prestazione dovrà, quindi, essere sportiva riconosciuta come tale dal Coni, CIP, Sport e Salute SpA, ecc. Ciò significa che tutte le altre prestazioni collegate al mondo dello sport (per es. i giardinieri, i custodi, gli addetti alle pulizie, i collaboratori amministrativo-gestionali), non potranno mai essere considerati lavoratori sportivi e, quindi, per i contratti sulla base dei quali forniscono le loro prestazioni, ci si deve rifare alla disciplina generale del Codice civile e non alla specificità dello sport. In tale senso, comunque, si era già espressa anche l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello (n. 189/2022) confermando che la disposizione agevolativa allora in vigore (art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir ora abrogato), non fosse applicabile a custodi, giardinieri ed addetti alle pulizie.
I lavoratori sportivi devono essere dei tesserati e la prestazione dovrà essere sportiva riconosciuta come tale da CONI, CIP, Sport e Salute SpA, ecc.
Si ricorda che il limite delle 24 ore settimanali per le prestazioni sportive che si presumono in regime di collaborazione coordinata e continuativa NON vale come presunzione per i co.co.co. amministrativo-gestionali. L’onere della prova contraria in ordine all’esistenza di una diversa tipologia di rapporto di lavoro grava sulla parte che intende farla valere, cioè in capo ai soggetti preposti ai controlli oppure al lavoratore che sia intenzionato ad impugnare il contratto applicato.
Inoltre, TUTTI i contratti co.co.co. sportivi sono ESENTI da premio INAIL, in virtù delle polizze cumulative già sottoscritte dagli enti affilianti ed i contributi sono ridotti del 50% fino a tutto il 2027. Un terzo del contributo è a carico del lavoratore sportivo e due terzi sono a carico del datore di lavoro sportivo. Infine, ai fini IRAP, è prevista l’esclusione dalla base imponibile per i compensi dei co.co.co. sportivi nell’area del dilettantismo, a patto che siano inferiori a 85.000 euro annui.
Gli amministrativo-gestionali non rientrano tra le figure dei lavoratori sportivi previste dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021 e vanno assicurati all’Inail
Per ciò che riguarda i volontari sportivi, la cui figura è contemplata dal D. Lgs. 36/2021, come già più volte ricordato in nostri precedenti interventi, sono incompatibili con qualsiasi forma di remunerazione e rapporto di lavoro.
In merito alla gratuità della prestazione sportiva del volontario, il primo periodo dell’art. 29, c. 2. 29 recita “Le prestazioni sportive dei volontari (..) non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario” e, al successivo periodo, che “per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente”.
In base al medesimo principio di gratuità viene inoltre sancita, al successivo comma 3, l’incompatibilità della prestazione sportiva del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Quanto ai rimborsi spesa, il Legislatore li ammette come unica erogazione di denaro a favore del volontario, con “esclusivo” riferimento alle spese “documentate” di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Facendo un primo confronto notiamo che, diversamente dalla disciplina ex art. 17, c. 3 D. Lgs. 117/2017 che rimanda alla qualificazione delle spese rimborsabili con una delibera dell’ente, i rimborsi a favore del volontario sportivo sono normativamente confinati alle sole spese per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Il decreto correttivo (D. Lgs. 120/2023) aggiunge un ultimo periodo al comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. 36/2021 disciplinando, similmente a quanto previsto per i volontari degli ETS ex art. 17, c. 4 D. Lgs. 117/2017, che “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
L’autocertificazione è sostanzialmente una deroga “amministrativa” alla rendicontazione analitica delle spese sostenute (di vitto, alloggio, viaggio e trasporto) nella cui forma è ammessa la rimborsabilità al volontario purché:
- le spese autocertificate non superino l’importo di 150 euro mensili;
- le spese sostenute siano inerenti alla prestazione resa;
- le spese sostenute facciano riferimento a prestazioni effettuate fuori dal comune in cui il volontario ha proprio domicilio;
- le spese sostenute siano state oggetto di specifica delibera dell’organo sociale che ne abbia legittimato la richiesta con autocertificazione.
L’autocertificazione resa dal volontario dovrà sostitutivamente garantire l’effettivo sostenimento della spesa, quindi l’effettivo possesso del giustificativo del volontario, non ritenendosi ammissibile qualsiasi forfettizzazione delle somme dichiarate a rimborso, eccezion fatta per i rimborsi chilometrici calcolati sulla base delle tabelle ACI, salvo espressa rendicontazione dei tragitti effettuati e la relativa connessione con le prestazioni.
Data questa letterale interpretazione sulla disciplina dei rimborsi spesa dei volontari sportivi, non mancano certamente i dubbi di plausibili e diverse interpretazioni che potranno essere chiariti con le indicazioni di prassi che si spera saranno fornite a breve dall’Agenzia delle Entrate.
Ma quello che andrà soprattutto valutato con attenzione è che l’apporto “liberale” non celi una prestazione lavorativa, circostanza che vedrebbe riqualificato il volontario come “lavoratore” e le somme erogate a titolo di rimborso come corrispettivo o retribuzione, il tutto articolato all’interno di un apparato sanzionatorio che vedrebbe addirittura applicabile la maxi sanzione per lavoro nero nel caso in cui fosse accertata la natura subordinata di una prestazione, quindi di un rapporto sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.
E’ bene precisare, a tale proposito, che le attività svolte dai Consiglieri a titolo volontario sarebbero compatibili con l’attività remunerata in qualità di lavoratore co.co.co. sportivo, in quanto la norma si riferisce a lavoratori sportivi volontari e non a membri di Organi Amministrativi di SSD o al Consiglio Direttivo di una ASD.
Per ciò che riguarda i collaboratori amministrativo-gestionali, come noto, non rientrano tra le figure dei lavoratori sportivi previste dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021. Tuttavia, quando tale collaborazione sia inquadrata come coordinata e continuativa, cioè prestata in modo del tutto autonomo, allora si applicano le stesse agevolazioni previdenziali delle co.co.co. di lavoro sportivo.
Infatti:
-fino ad un compenso di 5.000 euro non sono soggette né a contribuzione, né a tassazione;
-oltre l’importo di 5.000 euro sono soggette a contribuzione previdenziale;
-oltre l’importo di 15.000 euro sono soggette, oltre alla contribuzione previdenziale, anche alla tassazione Irpef;

–l’imponibile sul quale vanno calcolati i contributi previdenziali è quello percepito a partire dal 1° luglio 2023; l’aliquota da applicare è quella del 24% o quella del 25%, a seconda che il collaboratore abbia o non abbia un’altra posizione assicurativa obbligatoria. Il calcolo della contribuzione Inps parte dal 1° luglio 2023; pertanto, le somme erogate dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 203 potranno usufruire ai fini Inps della franchigia di 5.000 euro; non rileva l’importo che è stato erogato antecedentemente, in regime ex art. 67, lett. m), Tuir;
–l’imponibile sul quale vanno calcolate le aliquote Irpef è quello percepito a partire dal 1° gennaio 2023. La franchigia, ai fini della tassazione Irpef per i redditi percepiti nell’anno 2023, è pari a complessivi 15.000 euro. E’ importante tenere presente che, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni normative di cui agli articoli 67 e 69 del Tuir – la cui franchigia fiscale è pari a 10.000 euro – mentre dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni fiscali dell’art. 36 del D. Lgs. 36/2021;
– vi è la riduzione del 50% nel calcolo dell’imponibile contributivo fino al 31.12.2027 e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
I collaboratori amministrativo-gestionali, a differenza dei lavoratori co.co.co sportivi, devono essere assicurati all’Inail e sono soggetti a tutti gli obblighi ordinari (comunicazione preventiva del contratto al Centro per l’Impiego, tenuta del LUL, emissione delle buste paga) e sono costretti ad utilizzare esclusivamente i canali ordinari (Consulenti del lavoro e Centro per l’Impiego) e non è possibile per questo tipo di contratti effettuare alcun adempimento tramite il RAS.
I collaboratori sportivi con Partita Iva, se non iscritti ad alcun specifico Albo professionale, devono iscriversi – con decorrenza 01.07.2023 – alla Gestione Separata Inps, così come previsto dall’art. 35, co. 2, D. Lgs, 36/2021.
Anche a questa tipologia di lavoratori si applica la franchigia, ai fini della contribuzione previdenziale, pari a 5.000 euro, con la riduzione al 50% dell’imponibile fino al 31.12.2027.
Per coloro che fossero già iscritti alla Gestione ex Enpals è possibile esercitare l’opzione per mantenere tale regime previdenziale, purché l’opzione venga esercitata entro il 31.12.2023.
Pure per questi collaboratori sportivi i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo annuo di 15.000 euro. Superata detta franchigia, il reddito sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale scelto, e quindi se forfettario si applica l’imposta sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato; se semplificato, si applicano le aliquote fiscali ordinarie.
Le spese sostenute dai lavoratori sportivi (vitto, alloggio, viaggio, trasporto), non concorrono a formare il reddito, purché riferite a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro del percipiente
È utile ricordare che i collaboratori sportivi possono aprire la partita Iva in regime forfettario dal 1° luglio 2023 con le agevolazioni menzionate soltanto se in precedenza non sia stato adottato, e di conseguenza comunicato agli Organi competenti, un contratto di co.co.co. sportivo, mentre l’aver avuto un contratto sportivo così com’era previsto dall’art. 67, co. 1, lett. m) del Tuir, essendo stato quest’ultimo articolo abrogato, non costituisce impedimento ai collaboratori sportivi per l’apertura della partiva Iva forfettaria.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori sportivi, non concorrono a formare il reddito del percipiente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro del percipiente. Il rimborso documentato è anche detto “a piè di lista”, ovvero consegnando le fatture, ricevute ed altre quietanze fisali relative a viaggi, alberghi, vitto (ricevuta autostrada, biglietto treno, fattura albergo, ricevuta fiscale ristorante). Questo vale per missioni autorizzate, cioè, quando il collaboratore si sposta su autorizzazione o richiesta della ASD/SSD.
Per i rimborsi chilometrici, vale quanto previsto dalla Circ. N. 326 del 1997 Ministero Finanze, che prevede una indennità per chilometro percorso con uso di auto propria, fissata in apposite tabelle ACI che tengono conto della distanza effettiva e del tipo di automezzo usato. Il tragitto si calcola dalla località in cui si trova la sede di lavoro e la località – fuori dal Comune – da raggiungere. Non è oggetto di rimborso chilometrico il percorso che il collaboratore compie per raggiungere la sede di lavoro anche se tale sede è fuori dal suo Comune di residenza: eventuale indennità data per questo motivo si considera parte integrante del reddito.
RIFORMA DELLO SPORT: GLI ADEMPIMENTI
Gli adempimenti previsti dalla Riforma dello Sport a carico delle ASD/SSD che operano come datori verso lavoratori sportivi con i quali sono stati firmati contratti di co.co.co. sono i seguenti:

–obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro per TUTTI i co.co.co sportivi, anche per coloro che percepiscono un compenso inferiore a 5.000 euro;
–le comunicazioni preventive devono essere effettuate tramite il RAS entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione: equivalgono alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e devono contenere le stesse informazioni;
–l’obbligo di tenuta del LUL e la trasmissione della comunicazione mensile all’Inps dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi (mod. Uniemens) possono essere adempiuti o tramite il RAS o tramite i canali ordinari;
Fra i nuovi adempimenti per ASD/SSD merita particolare attenzione l’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro per tutti i co.co.co sportivi
–l’iscrizione al LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati in anticipo. Per il LUL l’operatività tramite RAS è demandata ad un Decreto attuativo da adottare entro il 31.12.2023;
–se il compenso annuale non supera i 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del prospetto paga. Il lavoratore dovrà certificare – tramite autodichiarazione – l’ammontare dei compensi percepiti per verificare i limiti di esenzione;
-in sede di PRIMA applicazione, adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per co.co.co. sportivi, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31.10.2023.

Le semplificazioni NON si applicano ai rapporti di lavoro subordinati, né ai co.co.co. amministrativo-gestionali, per i quali vanno espletati gli adempimenti ordinari del datore;
–obbligo, a carico del datore che intende impiegare personale con mansioni che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere un certificato del casellario giudiziale. Detto certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio ed è obbligatorio per tutti i tipi di lavoratori, sia subordinati sia autonomi, e l’obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro può ritenersi assolta al momento dell’inizio della collaborazione. Alla scadenza del certificato, continuando il rapporto di collaborazione, non vi sarà obbligo di nuova richiesta da parte del datore di lavoro. È possibile utilizzare l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 resa dal lavoratore sportivo al datore di lavoro (ASD/SSD) solo per iniziare l’attività nell’attesa del certificato.
L’obbligo della richiesta del certificato antipedofilia è a carico del datore e non occorrono né una delega né il consenso da parte del lavoratore (se non esclusivamente per ciò che concerne la legge sulla privacy).
RAS (REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE): andando sul portale Sport e Salute, sezione Registro RAS, si trova il manuale dell’utente aggiornato per poter inserire i dati dei lavoratori sportivi.
In particolare, al paragrafo 6.2.3 del manuale è disponibile la descrizione della nuova sezione “LAVORO SPORTIVO” presente sul Registro. Tale documento è reperibile tramite il link https://registro.sportesalute.eu nell’apposita sezione “Guide Utente”.

RIFORMA DELLO SPORT: STATUTI DI ASD E SSD
Tra le tante novità, escluse quelle riguardanti il lavoro sportivo, in tema di statuti delle ASD e SSD il D. Lgs. n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle ASD/SSD alle nuove disposizioni riguardanti:
- la previsione dell’oggetto sociale con specifico riferimento all’”esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Si supera, quindi, il perimetro Coni/CIP, allargando le attività esercitabili purché siano incluse nell’elenco del Dipartimento per lo Sport;
- la previsione espressa dell’esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica (art. 11 L. Lgs. 36/2021). Si tratta di attività commerciali che possono essere svolte solo se previste nell’oggetto sociale ed a condizione che siano secondarie e strumentali secondo criteri e limiti che verranno definiti con un Decreto di prossima emanazione;
- il regime di incompatibilità degli amministratori (non possono ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD nell’ambito della stessa FSN//DSA/EPS riconosciuti dal Coni).
- le SSD potranno procedere con la riformulazione della clausola statutaria sulla mancanza dello scopo di lucro in conformità alla nuova accezione dell’articolo 8 del D. Lgs. 36/2021.
Si segnala che gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Lo statuto delle ASD/SSD deve essere adeguato alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2023; il mancato adeguamento rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS
La mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all’art 7 del D. Lgs. 36/2021, renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora abbiano come scopo quello di conformare gli statuti alle disposizioni del D. Lgs. n 36/2021 e nessun’altra modifica. Il Notaio che redigerà l’assemblea straordinaria ed il relativo statuto aggiornato, dovrà poi – oltre ad effettuare i consueti adempimenti – trasmettere tali documenti all’Ente affiliante per il deposito degli stessi al RAS.

RIFORMA DELLO SPORT: LA TASSAZIONE DEI PREMI
È in vigore dal 1° luglio 2023 la nuova disciplina fiscale sui premi messi in palio in occasioni di manifestazioni sportive, ex art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022 del 5 ottobre 2022, correttivo al comma 6 quater dell’articolo 36 D. Lgs. 36/2021 che stabilisce, come norma di riferimento, l’art. 30, secondo comma, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973. La tassazione vigente non ha nulla a che vedere, quindi, con la normativa precedentemente in vigore, che li configurava come redditi per prestazioni sportive.
Dal 1° luglio 2023 ai premi sportivi legati all’alea del risultato deve essere applicata una ritenuta di imposta del 20% (del 30% ai residenti all’estero) a rivalsa facoltativa. Tale norma si applica esclusivamente ai premi erogati in favore di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo e non verso altre figure di lavoratori sportivi e si applica ai premi in denaro, in servizi ed in natura, determinati esclusivamente dal soggetto erogatore.
Il soggetto che mette in palio il premio potrà decidere se rivalersi sul vincitore per il valore della ritenuta, sottraendola al premio, o accollarsene l’ammontare lasciando invariato il premio al vincitore. In questo secondo caso sarà possibile regolarizzare anche la ritenuta sui montepremi in natura versando il 20% del loro controvalore commerciale. Il valore dei premi non si cumula con gli altri redditi conseguiti dall’atleta o dal tecnico.
Tali somme, di conseguenza, non andranno dichiarate dal percipiente in dichiarazione dei redditi e non si sommeranno agli eventuali altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF. I premi sportivi sono compatibili con la prestazione volontaria, anche dei pubblici dipendenti, così come per gli atleti e tecnici lavoratori sportivi senza che questo incida, per questi ultimi, sulle due fasce esenti da contribuzione previdenziale (fino ad euro 5.000) o reddituale (fino ad euro 15.000). Il soggetto erogatore dovrà unicamente trasmettere il mod. 770 riportando per totale le ritenute operate. La norma si riferisce ai premi messi in palio da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD e da parte di qualsiasi soggetto metta in palio premi sportivi. Gli emolumenti determinati da un rapporto negoziale ed inseriti, quindi, in un contratto, si configurano invece come compensi, anche se la loro elargizione viene subordinata al raggiungimento di un risultato agonistico.
RIFORMA DELLO SPORT: ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DEGLI ENTI
Il decreto correttivo regola, inoltre, l’acquisto della personalità giuridica degli enti e, in particolare con l’art 4 comma 5, si prevede di apportare modificazioni all’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.