Un nuovo intervento di Beatrice Masserini (Studio Cassinis) per dare risposte precise e approfondite a domande e dubbi su temi attuali e di rilievo nel settore sportivo
beatrice.masserini@studiocassinis.com
“Un personal trainer, in regime forfettario, ha scelto come codice Ateco il 93.19.99 (con forfetizzazione al 67%) ed è iscritto alla gestione separata Inps; svolge attività verso privati ed anche verso palestre, dove tiene corsi generici di ginnastica. Alcuni sostengono che il codice Ateco appropriato sia l’81.51.00 (con forfetizzazione al 78%), ma in tal caso non sarebbe possibile l’iscrizione alla gestione separata. Si chiede se il codice attualmente utilizzato sia quello più appropriato e, inoltre, se le fatture emesse nei confronti delle ASD, alla luce della nuova normativa, sarebbero esenti da tassazione e da contribuzione Inps fino a 15.000 euro”.
Rientrano nell’ambito del codice Ateco 93.19.99 (Altre attività sportive n.c.a.) le seguenti tipologie di attività: professioni sportive indipendenti prestate da atleti professionisti; professionali svolte da operatori sportivi indipendenti quali arbitri, giudici, cronometristi, ecc.; gestione di riserve di caccia e pesca sportive; supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative; allenamento di animali a fini sportivi.
Al codice Ateco 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi) sono, invece, attribuite le seguenti attività: formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket, ecc.); centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi; corsi di arti marziali; corsi di giochi di carte (per es. bridge); corsi di yoga.
La scelta del codice Ateco, quindi, è correlata alle competenze specifiche del contribuente ed all’utenza cui si rivolge l’attività prestata. Nel caso in cui il contribuente sia un atleta professionista che presta la propria attività indipendente, risulterà appropriato l’utilizzo dell’attuale codice attività (93.19.99; si esclude dalla casistica l’attività di operatore sportivo, in quanto concerne figure legate per lo più all’arbitraggio). Al contrario, nel caso in cui l’attività svolta sia rivolta a privati o a fruitori di palestra (quindi, amatori), appare più idoneo l’utilizzo del codice 85.51.00 (Corsi di ginnastica, istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi).

Per quanto concerne l’iscrizione alla gestione separata, nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale. A tal fine, essi sono iscritti alla gestione separata Inps, ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995 (art. 35, comma 2, del D. Lgs. 36/2021).
Inoltre, anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita Iva, l’art. 35, comma 8-bis, del D. Lgs. 36/2021 prevede l’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la gestione separata al superamento dell’importo di reddito prodotto i fini fiscali, pari a 5.000 euro annui (Circolare Inps 31.10.2023, n. 88, paragrafo 10, punto 10.2). Pertanto, nel caso in esame, alle condizioni indicate, anche in presenza del codice Ateco 85.51.00, è opportuna l’iscrizione alla gestione separata.
Per quanto riguarda le soglie di esenzione contenute nell’art. 36, comma 6, del citato D. Lgs. 36/2021, si precisa che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. In ogni caso, tutti in singoli compensi, per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11m del D, Lgs. 446/1997 (periodo così sostituito ad opera dell’art. 1, comma 29, del D. Lgs. 120/2023).
Ne deriva che, in costanza di regime forfettario, si potrà cumulare l’esenzione entro i 15.000 euro con le modalità agevolate di determinazione del reddito proprie del regime di favore adottato, applicando la tassazione ridotta al 15% o al 5% sulla parte eccedente.

“Si chiede conferma del fatto che una ASD, iscritta nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), e in regime fiscale agevolato, di cui alla Legge 398/1991, non sia più tenuta alla presentazione del modello Eas, anche qualora abbia conseguito compensi per attività commerciali (sponsorizzazioni), in maniera secondaria e strumentale all’attività istituzionale”.
Come precisato nella circolare 45/E/2009, la ASD, se non svolge attività commerciale o decommercializzata nei confronti degli associati e dei tesserati, non è tenuta alla trasmissione del modello Eas. Ulteriormente, con la modifica apportata dal D. Lgs. 120/2023 all’articolo 6 del D. Lgs. 39/2021, che ha introdotto il comma 6-bis, è stato stabilito che le ASD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non sono più tenute alla presentazione del modello Eas. Tale nuovo comma dispone che “alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma dell’articolo 30”.
Nel caso prospettato, tuttavia, la ASD percepisce compensi per attività commerciali (sponsorizzazioni) in maniera secondaria e strumentale all’attività istituzionale. Tale fatto, sempre come specificato nella citata circolare 45/E, comporta l’obbligo della compilazione del modello Eas semplificato, che, al punto 20, prevede la risposta alla domanda se vengono percepiti compensi per prestazioni di sponsorizzazione o pubblicità. Qualora tali compensi vengano percepiti, occorre specificare se ciò avviene abitualmente oppure occasionalmente e, nel rigo apposito, si deve indicare l’ammontare delle fatture emesse per tali prestazioni nell’ultimo esercizio trascorso.
A maggiore specificazione, è opportuno rilevare che sono ammesse alla compilazione del modello Eas semplificato anche le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Rasd, diverse da quelle esonerate, sia che effettuino attività commerciali rilevanti ai fini Iva e delle imposte sui redditi, sia che effettuino operazioni strutturalmente commerciali, anche se “decommercializzate” (cioè non imponibili), a norma dell’articolo 148, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) e dell’articolo 4 del decreto Iva (DPR 633/1972). La semplificazione consiste nella compilazione completa del primo riquadro, contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, e nell’indicazione, all’interno del secondo riquadro, dei dati e delle notizie richiesti dai righi 4, 5, 6, 20, 25 e 26.