in ,

Riforma dello sport: proseguono i controlli sugli statuti

Sono ancora tante le SSD/ASD che non hanno perfezionato l'iscrizione al RAS ph Lega Nazionale Dilettanti Lazio

La Riforma dello Sport ha introdotto una nuova disciplina per ASD e SSD prevedendo in capo a queste ultime l’obbligo di conformare i propri statuti entro il termine del 30 giugno 2024

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Moltissimi sono gli enti che non hanno ancora perfezionato l’iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Ed è proprio a questi ultimi che il Dipartimento per lo Sport si è rivolto con comunicato del 20 giugno 2025, sollecitando Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva affinché sensibilizzino i propri enti affiliati nell’attività di compliance alla normativa. Un percorso che potrebbe essere facilitato attraverso strumenti come statuti standard (predisposti dagli Organismi affilianti ed approvati dal Dipartimento). Va, infatti, considerato che diversi sono stati i rilievi del Dipartimento che spaziano dal tema legato all’oggetto sociale fino ad arrivare alla devoluzione del patrimonio.

aerial view of a green football field, colorful basketball courts, and tennis courts. The image displays the dynamic use of outdoor sports facilities, highlighting the various courts’ unique markings and design.

Sotto il primo profilo, la Riforma dello Sport ha introdotto un vincolo sulle attività sportive dilettantistiche che devono essere svolte in via stabile e principale. Nel novero delle attività istituzionali rientrano non soltanto quelle sportive in senso stretto, ma anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva. Vi sono ricomprese sia quelle riconosciute da Coni e Cip, sia quelle di cui il Dipartimento abbia verificato la natura sportiva (articolo 5 D. Lgs. 39/21). Una formulazione più ampia che, tuttavia, fatica ancora a trovare applicazione, non essendo stato ancora pubblicato l’elenco annuale delle attività ammissibili per il Dipartimento. La normativa consente, peraltro, agli enti dilettantistici di esercitare anche attività diverse, sempreché secondarie e strumentali. Rientrano in quest’ambito attività tipicamente commerciali svolte dall’ente in ottica di autofinanziamento. Si pensi alla somministrazione di alimenti e bevande usualmente svolta nell’impianto sportivo.

Nonostante la norma sia entrata in vigore dal 1° luglio 2023, manca ancora il Decreto attuativo che fisserà i limiti di secondarietà e strumentalità. In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento, quel che già si conosce sono le attività escluse dal computo dei citati limiti. Vale a dire la sponsorizzazione e l’attività promo pubblicitaria, la cessione di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive (articolo 9, comma 1 bis, del D. Lgs. 36/21).

Ciò al fine di evitare che i limiti che verranno posti inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l’intero ricavo di un ente sportivo. Va comunque precisato che, mentre per la sponsorizzazione è indubbia la natura commerciale, non altrettanto può dirsi per la gestione di un impianto sportivo. L’inquadramento fiscale di quest’attività varia, infatti, a seconda che la stessa sia svolta in forma d’impresa, ossia se l’ente impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato o si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato.

Discorso diverso, invece, se i redditi derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo non siano inseriti in un contesto produttivo, ma siano posseduti nel mero obiettivo di trarne redditi di natura fondiaria destinati al sostegno delle finalità istituzionali. È il caso, ad esempio, dell’ente che dà in locazione ad un’altra ASD/SSD l’impianto sportivo senza servizi aggiuntivi ed al solo scopo di coprire le spese di gestione. In quest’ultima ipotesi i proventi derivanti dall’attività sarebbero inquadrabili tra i redditi fondiari e non tra quelli d’impresa. Va in ogni caso precisato che la gestione dell’impianto sportivo, nonostante non sia annoverabile tra le attività commerciali, è comunque un’attività strumentale all’attività sportiva in senso stretto. Come tale va, dunque, valorizzata da parte di quegli enti dilettantistici obbligati a prevederla negli statuti ai fini dell’accesso ai fondi perduti previsti dal Dipartimento sull’impiantistica.